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Sez. 3, Sentenza n. 11319 del 18/12/1996 (Rv. 501393 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Pascipascolo - Natura - Danno da ritardo nella riconsegna del fondo - Legittimazione attiva del concedente non proprietario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501393-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE

Nel caso di contratto di pascipascolo (in quanto tale, costitutivo di un rapporto di natura meramente personale a contenuto obbligatorio) il concedente è legittimato, a prescindere dalla titolarità di un diritto reale sul fondo, ma purché abbia la disponibilità giuridica del fondo medesimo, con conseguente facoltà di trasferirne la detenzione ed il godimento, ad agire, in caso di ritardo nella riconsegna a lui del terreno, onde conseguire il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)