diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6706 del 04/08/1987 (Rv. 454926 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - COSIDDETTO PASCIPASCOLO - DISTINZIONE DALL'AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - INTENTO DELLE PARTI - RILEVANZA DECISIVA.*
Stato
decisa il 1987-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454926-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - COSIDDETTO PASCIPASCOLO - DISTINZIONE DALL'AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - INTENTO DELLE PARTI - RILEVANZA DECISIVA.*

Ai fini della distinzione tra il contratto di vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) ed il contratto di affitto di terreno pascolativo, assume decisivo rilievo lo scopo perseguito dalle parti, che, nel primo caso (del pascipascolo) è diretto solo all'alienazione dell'erba prodotta e considerata come bene distinto dal terreno, con conseguente limitazione dell'attività dell'acquirente alla mera raccolta di essa, restando estranea all'economia del contratto la gestione produttiva del fondo; nel secondo caso (affitto di terreno pascolativo), invece, l'intento delle parti è diretto al godimento del terreno pascolativo, nel senso che il diritto dell'affittuario di far propria l'erba si inquadra in una gestione produttiva del fondo, che è libero di organizzare a suo piacimento, sicché l'uso del terreno costituisce il mezzo indispensabile per l'Esercizio dell'attività produttiva. (V 6043/86, mass n 448373; V 4050/86, mass n 446859; V 5859/85, mass n 442595; V 746/84, mass n 432995; V 5075/81, mass n 415872; Conf 5815/79).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 1654, Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)