Sez. 3, Sentenza n. 6706 del 04/08/1987 (Rv. 454925 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - PASCIPASCOLO - NATURA - DINIEGO DEL RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - NON PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - PASCIPASCOLO - NATURA - DINIEGO DEL RAPPORTO - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - NON PROPRIETARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il contratto di pascipascolo (o di compravendita di erbe) è costitutivo di rapporti di natura personale ed a contenuto obbligatorio, che prescindono dalla titolarità di un diritto reale sul fondo che ne è oggetto. Pertanto la legittimazione ad agire, in ordine al diniego di rinnovo del rapporto, spetta a colui che abbia la disponibilità del bene e la facoltà di trasferirne la detenzione e il godimento, senza che la controparte possa opporgli il difetto del titolo di proprietà del bene concesso con quel contratto. (Conf 358/83, mass n 425162; Conf 6846/82, mass n 424483; Conf 2852/82, mass n 420735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 1654, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)