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Sez. 3, Sentenza n. 9680 del 15/10/1996 Ud. (dep. 13/11/1996) Rv. 206471 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio -Giudice penale - Esclusione dell'imputato dal condono - Per volumetria dell'immobile superiore ai 750 metri cubi - Possibilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206471-01

EDILIZIA - IN GENERE

Il giudice ordinario non esercita una potestà riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione, quando stabilisce che l'imputato non può beneficiare del cosiddetto "condono edilizio" perché l'immobile supera la volumetria di settecentocinquanta (750) metri cubi. Al magistrato penale compete, infatti, il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato; in tal caso egli svolge il compito primario riservato alla giurisdizione, che non può essere delegato alla Pubblica Amministrazione, alla cui attività è demandata soltanto l'eventuale indagine sulla congruità delle somme versate dall'interessato, ferma restando per il giudice sempre la possibilità di effettuare in casi eccezionali (es. palmare erroneità dell'assunto dell'ufficio tecnico del Comune) ulteriori verifiche.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)