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Sez. L, Sentenza n. 10617 del 11/10/1995 (Rv. 494208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennizzo per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980 - Natura giuridica del risarcimento conseguente ad una fattispecie di responsabilità civile - Configurabilità - Esclusione - Attribuzione del relativo onere al Fondo di garanzia gestito dall'I.N.P.S. anziché allo Stato-persona - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

Il principio per cui dalla violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea - in forza dei quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione dei doveri derivanti dal diritto comunitario - discende l'obbligo dello Stato inadempiente di risarcire il danno subito dai singoli cui l'attuazione della direttiva avrebbe attribuito diritti dal contenuto chiaramente individuabile sulla base della direttiva medesima, sempre che sussista il nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato ed il pregiudizio subito, deve essere applicato tenendo conto che è nell'ambito del diritto nazionale che devono essere individuate le regole e le condizioni, formali e sostanziali, per ottenere il risarcimento. Poiché pertanto deve escludersi che dalle norme dell'ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell'ordinamento italiano, il diritto soggettivo del singolo all'esercizio del potere legislativo - che è libero nei fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale -, e che possa comunque qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., una determinata conformazione dello stato-ordinamento, la pretesa del singolo di ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione di una direttiva comunitaria deve essere qualificata come richiesta di indennizzo delle diminuzioni patrimoniali subite in conseguenza dell'esercizio di un potere non sindacabile dalla giurisdizione. Ne consegue che l'indennizzo "per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987" previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, comma settimo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 (con il quale, in base alla delega conferita al Governo dall'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, è stata data attuazione alla suddetta direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori subordinati nel caso di insolvenza del datore di lavoro) a favore dei dipendenti di imprese assoggettate alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria, rispetto ai quali la procedura suddetta sia stata avviata in epoca precedente l'entrata in vigore della legge, non ha la natura giuridica del risarcimento conseguente ad una fattispecie di responsabilità civile e pertanto non collide con esigenze di coerenza e razionalità del sistema il fatto che il soggetto tenuto a corrispondere il suddetto indennizzo sia un ente pubblico (l'INPS quale gestore del Fondo di garanzia istituito dalla legge 29 maggio 1982 n. 297) distinto dallo Stato-persona.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 5, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 189, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)