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Sez. 1, Sentenza n. 4726 del 28/05/1997 (Rv. 504738 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito - Disciplina ex art. 8 della legge n. 614 del 1966 - Estensione soggettiva - Imprese artigiane producenti servizi - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504738-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

L'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, laddove contempla l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito, in favore delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali, ha inteso delimitare il beneficio alle sole imprese aventi ad oggetto la produzione di beni, ed ha posto tale requisito oggettivo sia per l'una che per l'altra categoria di imprese. Pertanto anche le imprese artigiane, ove producano servizi, non possono godere di tale esenzione.

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)