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Sez. L, Sentenza n. 14132 del 27/07/2004 (Rv. 574996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Decorrenza dalla data della domanda - Domanda di pensione proposta in assenza del requisito contributivo - Rigetto - Successiva sopravvenienza del requisito - Nuova domanda - Necessità - Decorrenza della pensione - Individuazione - Disciplina prevista dall'art. 6 della legge n. 153 del 1981 e dall'art. 18 del d.P.R. n. 468 del 1968 - Estensibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensioni di anzianità l'art. 22 della legge n. 153 del 1969, secondo il quale la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporta che, qualora alla data di presentazione della domanda il requisito contributivo sia insussistente e la domanda venga rigettata, la successiva presentazione di una nuova domanda dopo la maturazione del requisito contributivo potrà determinare la decorrenza della prestazione solo con riferimento al momento in cui tale nuova domanda è stata presentata. Ne consegue che, in base a tale regola, tuttora vigente, resta esclusa la possibilità di attribuire rilievo alla prima domanda ai fini di una decorrenza della prestazione dal momento di quella maturazione, senza che in contrario possa argomentarsi né, per la sua diversità, dalla regola prevista nel regime della pensione di vecchiaia dall'art. 6 della legge n. 115 del 1981 (secondo la quale, ove al raggiungimento dell'età pensionabile manchi il requisito dell'anzianità assicurativa, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento del suddetto requisito), né dal principio emergente - ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti (ora sostituita dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità) - dall'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, a seguito della sentenza n. 355 del 1989 della Corte Costituzionale, dichiarativa della sua illegittimità costituzionale nella parte in cui escludeva che il requisito contributivo potesse perfezionarsi anche dopo la domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)