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Sez. 1, Sentenza n. 23571 del 20/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234281 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Impossibilità di ripetizione dell'atto - Irreperibilità del teste - Valutazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234281-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE

Il principio costituzionale del giusto processo, secondo cui è possibile derogare al principio del contraddittorio qualora vi sia una oggettiva impossibilità di formazione della prova, impone di interpretare l'art. 512 cod. proc. pen., che prevede la possibilità di dare lettura in dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto per cause imprevedibili, anche alla luce dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. che in tema di dichiarazioni prevede che la responsabilità dell'imputato non possa essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame. Ne consegue che la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2, Costituzione art. 111 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)