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Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 29/11/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168106 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE AL CALCOLO ED AI SINGOLI ELEMENTI DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168106-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTENSIONE AL CALCOLO ED AI SINGOLI ELEMENTI DELLA PENA - ESCLUSIONE.*

Il divieto della reformatio in peius, stabilito dal terzo comma dell'art. 515 cod. proc. pen., concerne unicamente la pena complessiva inflitta e non i singoli elementi che la compongono ed i calcoli effettuati. (Conf mass n 162939, e ivi citate; (Conf mass n 157693, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)