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Sez. 1, Sentenza n. 10667 del 17/09/1992 (Rv. 478737 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - Redditi prodotti in forma associata | Accertamento - Unitarietà ex art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973 - Conseguente notificazione dell'accertamento medesimo, oltre che alla società, anche ai soci - Necessità - Esclusione - Applicazione di imposte diverse sullo stesso reddito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478737-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Base imponibile - Redditi prodotti in forma associata

In materia di accertamento delle imposte sui redditi delle società e associazioni indicate nell'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, la unitarietà dell'accertamento, che l'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prescrive, non importa che l'accertamento debba essere notificato, oltre che alla società, anche ai soci, dal momento che la unitarietà costituisce prescrizione intesa soltanto ad evitare che si proceda ad accertamenti distinti dello stesso reddito (anche se su questo devono essere applicate distinte imposte: ILOR per la società I.R.P.E.F. o I.R.P.E.G. per i soci).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)