diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18722 del 16/09/2004 (Rv. 577163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio di immediatezza della contestazione - Contenuto - Riferimento alla condotta oggetto di contestazione - Necessità - Rilevanza del momento di irrogazione della sanzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Il principio dell'immediatezza della contestazione - che deve essere inteso secondo una ragionevole elasticità, essendo lo stesso compatibile con un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal lavoratore, ferma restando la necessità che il datore di lavoro si comporti secondo buona fede - va riferito alla contestazione della infrazione disciplinare e non anche alla irrogazione della sanzione disciplinare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto violato il principio di immediatezza in relazione ad una sanzione espulsiva applicata a distanza di due anni dalla contestazione dell'illecito disciplinare - per il quale era anche in corso un procedimento penale a carico del lavoratore - che era viceversa avvenuta a ridosso della condotta contestata).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)