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Sez. L, Sentenza n. 14115 del 20/06/2006 (Rv. 590334 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Fondamento - Carattere relativo - Contestazione non immediatamente successiva all'infrazione addebitata al lavoratore dipendente - Accertamento del giudice circa la tempestività del licenziamento - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590334-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso della società datrice di lavoro, rilevando la congruità e logicità della motivazione della sentenza di merito impugnata con la quale era stata ravvisata la tardività nella contestazione degli addebiti rilevanti disciplinarmente nei riguardi del dipendente sul presupposto dell'emergenza della prova che la prima conoscesse i fatti così come ascritti al lavoratore già diversi mesi prima dell'intervenuta contestazione in virtù della sua partecipazione all'elaborazione di un documento offensivo nei confronti della dirigenza della società datrice di lavoro presentato all'assemblea dei soci circa otto mesi prima della formalizzazione della medesima contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)