Sez. 6, Sentenza n. 31124 del 18/03/2014 Ud. (dep. 15/07/2014) Rv. 262150 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Impossibilità di adempiere - Prova - Ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato - Idoneità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non costituisce prova della sua impossibilità a versare l'assegno dovuto, sia perché il beneficio è previsto anche per chi percepisca un reddito non simbolico, sia perché il provvedimento di ammissione non può considerarsi un'attestazione ufficiale dello stato di impossidenza, essendo basato sulla mera autocertificazione dell'interessato ed essendo quindi suscettibile di revoca, all'esito dei successivi controlli.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)