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Sez. 2, Sentenza n. 9284 del 20/04/2006 (Rv. 588915 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Natura - Effetti - Obbligazioni verso i terzi - Obbligazioni non rientranti nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni delegate - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588915-01

ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di validità dei rapporti obbligatori instaurati dal concessionario con i terzi privati, va affermato che l'istituto, peculiare del diritto pubblico, della delegazione amministrativa (sia nella forma interorganica, sia in quella intersoggettiva), realizza un'ipotesi di conferimento, da parte dell'ente (o dell'organo), in via originaria investito della competenza a provvedere in una determinata materia, del relativo potere ad altro soggetto (o organo), in virtù del quale quest'ultimo diviene, nei confronti dei terzi medesimi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle attribuzioni delegate, così rispondendo in proprio delle obbligazioni ad esso connesse. Ne consegue che va esclusa l'invalidità di quelle obbligazioni che, non rientranti nell'ambito dell'esercizio delle suddette attribuzioni, il soggetto delegato abbia comunque assunto nei confronti dei terzi. Infatti, se la delegazione amministrativa dà luogo, verso l'esterno, ad una responsabilità esclusiva del delegato, in virtù della quale restano del tutto indifferenti per i terzi i sottostanti rapporti delegante-delegato, deve "a fortiori" ritenersi che tale indifferenza comporti la validità dei rapporti instaurati tra il delegato ed i terzi, ancorchè propiziati e sorti in occasione dell'espletamento delle attribuzioni anzidette. (Nella fattispecie, relativa al pagamento per decreto ingiuntivo delle prestazioni professionali per il restauro della cattedrale, espletate da alcuni architetti in favore della locale Arcidiocesi, concessionaria del Provveditorato alle Opere Pubbliche, la S.C. ha affermato che la circostanza che le parti, nella stipulazione del contratto di prestazione d'opera professionale, avessero fatto riferimento al decreto di "concessione" - "rectius" : delegazione - del Provveditorato alle Opere Pubbliche, ed alle relative limitazioni, in virtù dell'autonomia di posizione al riguardo assunta dall'Arcivescovato, non poteva inficiare di radicale nullità il rapporto sul piano privatistico, sul presupposto che i lavori affidati agli architetti esulassero dalla concessione, non integrando ciò alcuna delle ipotesi dell'articolo 1418 cod. civ. - o di norme ivi richiamate -, potendo tutt'al più, la predetta circostanza, essere sintomatica di un comune errore di diritto, essenziale nella stipulazione, quello cioè di aver ritenuto possibile il conferimento dell'incarico professionale nei detti termini nell'ambito dell'esercizio di poteri derivanti da atto concessorio, tuttavia non debitamente dedotto in giudizio dall'Arcidiocesi quale vizio del consenso, determinante come tale l'annullamento del negozio ai sensi dell'articolo 1429 n. 4 cod. civ.; la S.C. ha pertanto cassato con rinvio la sentenza della corte di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)