Sez. 1, Sentenza n. 3525 del 24/10/1975 (Rv. 377706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - FISSAZIONE DEI CRITERI IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - DECISIONE DEFINITIVA IMPLICITA - IMPROPONIBILITA DELL'APPELLO PER ACQUIESCENZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - FISSAZIONE DEI CRITERI IN IUDICANDO ED IN PROCEDENDO - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - DECISIONE DEFINITIVA IMPLICITA - IMPROPONIBILITA DELL'APPELLO PER ACQUIESCENZA - SUCCESSIVA DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*
Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri in iudicando e in procedendo che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano o dovevano essere dedotte in Sede di legittimita od essere rilevate d'ufficio debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte regolatrice, quale presupposto necessario ed inderogabile della sua decisione. Conseguentemente, la questione di improponibilita dell'appello per acquiescenza non puo essere sollevata davanti al giudice di rinvio, ne tanto meno, nel giudizio per la Cassazione della sentenza di rinvio. (Conf 3512/71, mass n 355156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)