Sez. L, Sentenza n. 1879 del 20/03/1980 (Rv. 405493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - TRATTAZIONE ULTERIORE - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - TRATTAZIONE ULTERIORE - PRECLUSIONE.*
Ove la Corte di Cassazione abbia fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri cui deve essere informata la risoluzione della causa, tutte le questioni pregiudiziali che potevano o dovevano essere dedotte in Sede di legittimita, debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione, con la conseguenza che le stesse non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, ne nel giudizio per la Cassazione della sentenza di rinvio. (Conf 3525/75, mass n 377706; (Conf 3512/71, mass n 355156).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)