Sez. 6 - , Sentenza n. 41963 del 10/09/2019 Ud. (dep. 11/10/2019) Rv. 277371 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Cd. droghe "pesanti" - Corte cost., n. 40 del 2019 - Effetti - Concordato in appello - Sentenza antecedente alla dichiarazione di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena applicata - Sussistenza - Conseguenze - Indicazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione avverso concordato in appello, l'illegalità sopravvenuta della pena – convenuta dalle parti sulla base della cornice edittale stabilita per le cd. droghe "pesanti" dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, antecedentemente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 40 del 2019 – travolge "in toto" l'accordo intervenuto tra le parti con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di ratifica dello stesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito dell'annullamento, le parti potranno rinegoziare i termini dell'accordo sulla base dei limiti edittali conformi alla legge, ovvero proseguire il giudizio d'appello nelle forme ordinarie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)