Sez. U, Sentenza n. 160 del 12/01/1998 (Rv. 511431 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Patrocinio - Relativo esercizio - Requisiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
La norma generale dell'art. 86 cod. proc. civ. va correlate con le norme speciali dell'ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l'iscrizione nell'albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell'albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell'albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell'albo speciale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)