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Sez. 6, Sentenza n. 4668 del 28/03/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201152 - 01

Sentenza penale - Motivazione - Prove | Valutazione probatoria - Criterio di verosimiglianza e massime di esperienza - Utilizzabilità - Limiti e condizioni - Offerta di prova per invalidare l'apparente inverosimiglianza - Mancata ammissione - Affermazione di responsabilità fondata sul criterio di verosimiglianza - Vizio logico - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201152-01

Sentenza penale - Motivazione - Prove

Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza. È tuttavia necessario - affinché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile - che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente ad oggetto proprio la falsificazione/ validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile. Il contraddittorio è preordinato proprio al fine di poter individuare e consentire le possibili e non cervellotiche falsificazioni delle ipotesi accusatorie. Esso, dal punto di vista soggettivo, è il diritto dell'imputato ad interloquire, in condizioni di parità, sui possibili temi oggetto di prova e controprova; dal punto di vista oggettivo, è la tecnica più accettabile per la ricostruzione dei fatti, e più precisamente un metodo per scoprire tutto ciò che può confermare o falsificare l'ipotesi accusatoria. L'affermazione di colpevolezza fondata sulla esclusione della possibilità di invalidare l'ipotesi dell'accusa (per ritenuta improbabilità dell'assunto che si vuol provare) è scorretta non solo dal punto di vista giuridico, per contrasto con i principi del giusto processo fondato sulla "parità delle armi", ma anche dal punto di vista logico, dal momento che una conclusione può ritenersi per vera, solo se ha resistito alle spiegazioni alternative; e ciò presuppone che, salvo che dette spiegazioni siano irrefutabilmente escluse o contraddette sul piano logico, sia data la possibilità di provarne la fondatezza. (Nella fattispecie, la sentenza di merito, annullata con rinvio per vizio di motivazione, aveva affermata la penale dell'imputato, ritenendo inverosimile, anche se astrattamente possibile, la versione dell'imputato e rifiutando l'ammissione di prove su circostanze volte a provare che nella realtà era accaduto proprio ciò che appariva inverosimile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)