Sez. 2, Sentenza n. 2173 del 25/02/1995 (Rv. 490718 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA | Ordinanza relativa - Impugnabilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA
L'ordinanza, emessa in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., con la quale venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto, non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio (e perciò espressamente dichiarato dalla norma stessa non impugnabile), in quanto destinato ad operare in via meramente temporanea, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)