Sez. 3, Sentenza n. 8521 del 14/07/1992 (Rv. 478173 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di accoglimento o rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze
Non può essere impugnato con il ricorso per Cassazione a norma dell' art. 111 della Costituzione il provvedimento del giudice (dell' esecuzione) che accoglie o rigetta l'istanza di sospensione della esecuzione in pendenza del giudizio di opposizione, perché quello di accoglimento, ancorché non modificabile o revocabile, è condizionato dall'esito dell'opposizione e quello di rigetto può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)