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Sez. 5, Ordinanza n. 16250 del 24/03/2005 Cc. (dep. 29/04/2005) Rv. 233623 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Provvedimento di incompetenza, per connessione con altro procedimento pendente avanti al tribunale - Impugnabilità - Esclusione - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233623-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE

Non è impugnabile, salvo il conflitto che può essere sollevato dal giudice dichiarato competente, il provvedimento con cui il giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia, ex art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000, determinata dalla connessione con altro procedimento pendente avanti al tribunale; d'altro canto, neppure sussistono gli estremi della ricorribilità in cassazione sotto il profilo dell'atto abnorme, ancorché il giudice abbia erroneamente ritenuto la rilevanza della connessione ai fini della competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)