Sez. 4, Sentenza n. 44353 del 18/10/2007 Cc. (dep. 29/11/2007) Rv. 238357 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Procedimento pendente davanti al Tribunale - Trasmissione atti al PM - Abnormità - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice di pace, riscontrata la pendenza davanti al Tribunale di altro procedimento connesso a carico dell'imputato, trasmette gli atti al PM presso il Tribunale. (La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del PM - fondato sul rilievo che il Giudice di pace non aveva emesso una sentenza nè aveva indicato i motivi della ritenuta connessione - evidenziando che dal provvedimento adottato conseguivano gli stessi effetti che sarebbero scaturiti dalla, inoppugnabile, sentenza di incompetenza, contro la quale sarebbe stato unicamente possibile sollevare conflitto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)