Sez. L, Sentenza n. 5795 del 22/12/1989 (Rv. 464692 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PENSIONE CONCESSA DOPO LA SENT. N. 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZ. E PRIMA DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PARAMETRO DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ AL MOMENTO DELLA REVOCA - RIDUZIONE A MENO DELLA METÀ DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - PENSIONE CONCESSA DOPO LA SENT. N. 160 DEL 1971 DELLA CORTE COSTITUZ. E PRIMA DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PARAMETRO DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ AL MOMENTO DELLA REVOCA - RIDUZIONE A MENO DELLA METÀ DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO.*
Il parametro di valutazione del grado d'Invalidità del soggetto al momento della revoca della pensione (d'Invalidità), che sia stata concessa successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971 e prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, è costituito dalla riduzione a meno della metà della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. (V 3652/87, mass n 452586; (V 3929/85, mass n 441187).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)