Sez. 3, Sentenza n. 4490 del 10/07/1986 (Rv. 447241 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE FRA PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI SANGUE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - COABITAZIONE, CONVIVENZA, OSPITALITÀ - COABITAZIONE FRA PERSONE LEGATE DA VINCOLI DI SANGUE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ.*
La coabitazione tra persone legate da vincoli di sangue, ma non tenute per legge a vivere sotto lo stesso tetto, costituisce di per sè, per il reciproco disagio che comporta e per la grave restrizione che arreca alla libertà, riservatezza ed autonomia personali, uno stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione, e ciò pure quando la predetta situazione sia stata volontariamente instaurata prima della Costituzione del rapporto locatizio, se lo stato di disagio sia insorto o siasi aggravato successivamente, anche soltanto per effetto della protrazione a lungo del tempo della coabitazione, nulla rilevando la sufficienza, sotto il profilo spaziale, dell'alloggio occupato in coabitazione. (Conf 4843/83, mass nn 429734 e 429735; (Conf 6642/82, mass n 424272; (Conf 2016/82, mass n 419863).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)