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Sez. 3, Sentenza n. 2056 del 26/02/1988 (Rv. 457932 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON OBBLIGATE PER LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI TALE SITUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457932-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON OBBLIGATE PER LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI TALE SITUAZIONE - IRRILEVANZA.*

La coabitazione tra persone legate da vincoli di sangue, ma non tenute per legge a vivere sotto lo stesso tetto, costituisce di per sè per il reciproco disagio che comporta e per la grave restrizione che arreca alla libertà, riservatezza ed autonomia personale, uno stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione, e ciò pure quando la predetta situazione sia stata volontariamente instaurata prima della Costituzione del rapporto locatizio, se lo stato di disagio sia insorto o si sia aggravato successivamente, anche soltanto per effetto della protrazione a lungo del tempo della coabitazione. (Conf 4490/86, mass n 447241; (Conf 4843/83, mass n 429735; (Conf 6642/82, mass n 424272; (Conf 950/82, mass n 418810; (Conf 2612/81, mass n 413383; (Conf 5405/80, mass n 409287; (Conf 1024/81, mass n 411555; (Conf 4050/79, mass n 400546).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)