Sez. 3, Sentenza n. 6642 del 04/12/1982 (Rv. 424272 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON OBBLIGATE PER LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI TALE SITUAZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - COABITAZIONE TRA PERSONE NON OBBLIGATE PER LEGGE A VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - COSTITUZIONE VOLONTARIA DI TALE SITUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La coabitazione tra persone legate da vincoli di sangue, ma non tenute per legge a vivere sotto lo stesso tetto, costituisce di per sè, per il reciproco disagio che comporta e per la grave restrizione che arreca alla libertà, riservatezza ed autonomia personale, uno stato di necessità che legittima il locatore a recedere dal contratto di locazione, e ciò pure quando la predetta situazione sia stata volontariamente instaurata prima della Costituzione del rapporto locatizio, se lo stato di disagio sia insorto o si sia aggravato successivamente, anche soltanto per effetto della protrazione a lungo del tempo della coabitazione. (Conf 950/82, mass n 418810; (Conf 2612/81, mass n 413383; (Conf 1024/81, mass n 411555; (Conf 5405/80, mass n 409287; (Conf 4950/80, mass nn 408823, 408824; (Conf 4050/79, mass n 400546).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)