Sez. L, Sentenza n. 12758 del 01/09/2003 (Rv. 566452 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni in materia di previdenza e assistenza - Art. 116, legge n. 388 del 2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In materia di illeciti amministrativi, il principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; pertanto, l'art. 116, dodicesimo comma della legge n. 388 del 2000, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non opera retroattivamente, non contenendo elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita retroattività a tale disposizione. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad un caso in cui il fatto addebitato e l'ordinanza ingiunzione erano anteriori alla norma più favorevole).
Riferimenti normativi: Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)