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Sez. L, Sentenza n. 18761 del 26/09/2005 (Rv. 583600 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Illeciti amministrativi - Legge del tempo del verificarsi della condotta illecita - Applicabilità - Disciplina più favorevole, posteriore alla data di commissione del fatto, entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - Ingiunzione - Inapplicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583600-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illeciti amministrativi, derivanti da depenalizzazione o tali "ab origine", l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, di cui all'art. 1 della legge n.689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del codice penale, attesa la differenza qualitativa delle situazioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12, Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)