Sez. L, Sentenza n. 16422 del 04/08/2005 (Rv. 583023 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali - Abolizione con l'art. 116, comma dodicesimo, legge n. 388 del 2000 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Atteso che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, l'art.116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000 - comportante l'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione contributiva totale o parziale o relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale - è applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione. (Nel caso di specie, sia il fatto addebitato che l'ordinanza-ingiunzione erano anteriori alla norma più favorevole).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)