Sez. 5, Sentenza n. 6784 del 14/01/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289509-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Società in liquidazione coatta amministrativa - Omessa o irregolare tenuta dei libri o delle scritture contabili obbligatori - Termine di tre anni previsto dall'art. 217, comma secondo, legge fall - Decorrenza - Data di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
In tema di bancarotta semplice documentale, nel caso di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, il termine di tre anni, previsto dall'art 217, comma secondo, legge fall., decorre dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, essendo questo equiparato alla dichiarazione di fallimento dall'art. 237, primo comma, legge fall. ai fini dell'applicazione delle disposizioni penali del r.d. n. 267 del 1942, e non invece dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 237 com. 1, Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)