Sez. 1, Sentenza n. 8961 del 05/07/2000 (Rv. 538232 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | Facoltà di operare separatamente sul conto - Configurabilità - Condizioni - Espressa e formale menzione nel contratto - Necessità - Conseguenze - Desumibilità della facoltà in via meramente interpretativa dal tenore complessivo della convenzione - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE
La dizione dell'art. 1854 cod. civ. in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, nel prevedere anche la facoltà, per i singoli titolari, di operare anche separatamente sul conto, implica che tale eventualità sia subordinata alla condizione che tale facoltà sia espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, e non rende ammissibile che essa facoltà venga desunta, in via interpretativa, dall'analisi del tenore complessivo della convenzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)