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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 25/02/1987 (Rv. 451278 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AD UNA DELLE PARTI - RECLAMO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451278-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - REVISIONE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - OMESSA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AD UNA DELLE PARTI - RECLAMO - TERMINE ANNUALE DI DECADENZA EX ART. 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Il termine di dieci giorni per impugnare il decreto camerale con cui il tribunale ha deciso, ex art. 9 legge n. 898 del 1970, sulla istanza di adeguamento dell'assegno divorzile, decorre, ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ., solo dalla data della sua notificazione o comunicazione, restando irrilevante l'eventuale conoscenza in Forma diversa. Ne consegue che il reclamo avverso tale decreto, proposto dalla parte che non ne ha ricevuto rituale notifica o comunicazione, resta comunque soggetto al termine annuale di decadenza, di cui all'art. 327 stesso codice, che è applicabile anche al decreto in parola in quanto avente, nonostante la sua Forma, natura di pronuncia contenziosa. (Conf 5521/83, mass n 430453, sulla seconda parte; (Conf 2687/82, mass n 420538, sulla seconda parte; (Conf 4441/76, mass n 383154, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)