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Sez. 1, Sentenza n. 9097 del 27/08/1993 (Rv. 483593 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere | Venditore - Accertamento in rettifica di maggior valore - Impugnazione ai soli fini I.N.V.I.M. - Giudizio - Pendenza - Sentenza resa nei confronti dell'acquirente e riduttiva dell'accertamento del valore ai fini della imposta di registro - Effetti favorevoli - Venditore - Fruibilità.
Stato
decisa il 1993-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483593-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere

In tema di I.N.V.I.M., con riguardo alla determinazione del valore finale dell'immobile trasferito, il venditore che ha proposto ricorso avverso l'accertamento in rettifica di maggior valore ai soli fini I.N.V.I.M., impugnando il valore finale, senza che sia intervenuta decisione definitiva, è legittimato, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., ad avvalersi della sentenza resa nei confronti dell'acquirente che, ai fini della imposta di registro, abbia ridotto l'accertamento del valore, atteso che, pur in mancanza di solidarietà tra alienante ed acquirente ai fini I.N.V.I.M. (essendo questa dovuta esclusivamente dal primo), la solidarietà tra gli stessi ai fini della imposta di registro (che consente al primo, ancorché inerte rispetto all'accertamento del registro, di avvalersi della giovevole definizione ottenuta dal coobbligato solidale) ed il criterio della uniformità dei valori per l'I.N.V.I.M. ed il registro, sancito dall'art. 6, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, comportano la equiparazione del valore finale del bene ai fini I.N.V.I.M. al valore definito per l'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 649 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)