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Sez. 1, Sentenza n. 3625 del 16/06/1995 Cc. (dep. 25/07/1995) Rv. 202361 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Istanza di affidamento in prova prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione - Condannato che si trovi agli arresti domiciliari - Legittimazione - Sussistenza - Ammissibilità del beneficio.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202361-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Le disposizioni di cui all'art. 47, comma terzo e quarto, ord. pen., che consentono al condannato in libertà di proporre istanza per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, con la conseguenza che il pubblico ministero deve sospendere, in presenza di determinati presupposti, l'emissione medesima, si applica, per analogia "in bonam partem", anche al condannato che si trovi in stato di custodia domiciliare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)