Sez. L, Sentenza n. 7688 del 22/04/2004 (Rv. 572239 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divieto di assunzione ex art. 3 decreto legge n. 726 del 1983 - Riferimento alle imprese che abbiano ridotto il personale - Portata - Intendimento fraudolento del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Riduzione operata in forme diverse dal licenziamento collettivo - Inclusione nel divieto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
L'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nel prevedere il divieto di assunzione di lavoratori mediante contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che abbiano proceduto a riduzioni del personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, prescinde dall'esistenza di un intento fraudolento del datore di lavoro di ottenere indebiti sgravi, riferendosi unicamente alla riduzione di personale quale effetto di una esclusiva iniziativa del datore di lavoro, con qualsiasi strumento essa venga realizzata; ne consegue che il divieto ivi previsto opera non solo con riferimento alle riduzioni di personale per licenziamento collettivo, ma anche in tutte le ipotesi di riduzione di personale per ragioni oggettive, sempreché queste siano riconducibili all'unilaterale iniziativa del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)