Sez. L, Sentenza n. 9785 del 18/06/2003 (Rv. 564412 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Beneficio contributivo previsto dall'art. 8 comma quarto legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Riassunzione presso la medesima azienda di lavoratori licenziati per cessazione di attività - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il sesto comma dell'art. 15 della legge n. 264 del 1949, il quale prevede che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi, richiamato dall'art. 8, commi primo e quarto, della legge n. 223 del 1991, si interpreta nel senso che il diritto di precedenza deve essere riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione di attività e che il correlativo obbligo di assunzione grava non solo sull'imprenditore che abbia proceduto al licenziamento ma anche sull'imprenditore che gli sia succeduto nella medesima attività aziendale, sicché deve escludersi che possa usufruire dei benefici contributivi previsti dal citato art. 8, comma quarto, il datore di lavoro che proceda alla assunzione di lavoratori che hanno il diritto di precedenza nella riassunzione in quella azienda.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)