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Sez. U, Sentenza n. 9671 del 23/04/2009 (Rv. 607448 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione in Italia di crediti per imposte dovute in Germania - Delega all'autorità italiana - Emissione di ingiunzione doganale - Opposizione fondata sulla mancata notifica del titolo esecutivo estero - Giurisdizione dello Stato richiedente - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607448-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di rapporti tra la giurisdizione italiana e quella tedesca in materia tributaria, qualora l'autorità tedesca, dando atto della definitività del titolo esecutivo in quanto "non contestato", si rivolga a quella italiana per la riscossione delle imposte (nella specie l'IVA) e per i conseguenti atti esecutivi, secondo le previsioni della Convenzione del 9 giugno 1938, ratificata con r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676, il contribuente italiano che, ricevuta l'ingiunzione doganale ex art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si opponga lamentando la mancata regolare notifica del titolo e della richiesta estera di recupero, non introduce una controversia, appartenente alla giurisdizione italiana, relativa alle modalità di svolgimento della fase esecutiva, la cui regolarità non è in discussione, non richiedendo l'art. 346-bis del d.P.R. n. 43 cit. (applicabile "ratione temporis") che l'ingiunzione sia preceduta dalla notifica del titolo estero. Al contrario, l'opponente assume l'illegittimità (derivata) dell'ingiunzione doganale solo in quanto nega l'esecutività del suddetto titolo tedesco per difetto di notifica, ma, derivando tale esecutività dalla dichiarazione di non contestazione rilasciata dalla autorità richiedente, egli, pur contestando formalmente un atto, quale l'ingiunzione doganale, adottato dalla autorità italiana, nel dedurre la necessità della previa notifica, in realtà contesta la suddetta dichiarazione e, con essa, l'esecutività del titolo azionato, in tal modo introducendo una questione esplicitamente attribuita dalla legge all'autorità dello Stato richiedente, in quanto il comma 4 dello stesso art. 346-bis prevede che la contestazione del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro va rivolta all'"organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti".

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 com. 6 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346 bis, Legge 19/01/1985 num. 3, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)