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Sez. 3, Ordinanza n. 19885 del 15/06/2026 (Rv. 678781-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) | Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678781-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO)

L'assicurazione stipulata da una casa di cura per conto proprio a copertura della responsabilità civile non può operare in eccesso rispetto all'assicurazione personale del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della polizza del sanitario "a secondo rischio" rispetto a quella della struttura, stante l'insussistenza del presupposto necessario dell'identità del rischio coperto, che andava individuato, nella prima, nell'impoverimento del patrimonio del medico e, nella seconda, di quello della clinica).

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)