Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 20/02/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200696 - 01
Emigrazione - In genere | Ipotesi di espatrio di persona non munita di passaporto di cui al comma primo art. 24 legge n. 1185/67 - Ipotesi di espatrio di persona cui il passaporto sia stato negato o ritirato di cui al secondo comma stessa articolo - Reato circostanziato - Esclusione - Ipotesi autonome di reato - Sussistenza.
Emigrazione - In genere
L'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 24 legge 21 novembre 1967 n. 1185, che prevede la condotta di chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, è fattispecie autonoma di reato, e non circostanza rispetto a quella contemplata nel secondo comma del detto art. 24 stessa legge che contempla il caso di colui che espatria quando il passaporto gli sia stato negato o gli sia stato ritirato.
Riferimenti normativi: Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)