Sez. 5, Sentenza n. 18049 del 27/11/2002 Ud. (dep. 16/04/2003) Rv. 226429 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Giudizio immediato - Decreto che dispone il giudizio - Requisiti - Necessità che la richiesta sia preceduta dall'avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen. - Esclusione - Restituzione degli atti al p.m. - Abnormità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme, perché si colloca al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile se non con l'impugnazione e il conseguente annullamento, il provvedimento del giudice che dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato per violazione della disciplina di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen. e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. L'avviso di chiusura delle indagini, infatti, oltre a non essere previsto per il giudizio immediato e a non attribuire alla persona sottoposta alle indagini poteri defensionali diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitabili all'esito dell'interrogatorio o della notifica dell'invito a comparire, si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano procedimenti speciali privi del filtro dell'udienza preliminare e improntati a principi di massima speditezza (Corte Cost. ord. 9-16 maggio 2002 n. 203).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)