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Sez. L, Sentenza n. 15925 del 23/10/2003 (Rv. 567623 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace - Ricorribilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a dedotta violazione del giudicato esterno.
Stato
decisa il 2003-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567623-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. non sono sindacabili in sede di legittimità che per violazione delle norme costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento, delle norme processuali e di quelle comunitarie di rango superiore alla legge ordinaria; ne consegue che è inammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si lamenta l'intervenuta formazione del giudicato esterno, trattandosi di violazione di norma ordinaria di natura sostanziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)