Sez. 5, Sentenza n. 2945 del 09/02/2007 (Rv. 596845 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE | Rimborso dell'eccedenza d'imposta (IVA) - Credito del contribuente - Tardivo adempimento dell'amministrazione - Credito del contribuente relativo agli interessi - Obbligazione autonoma - Prescrizione del corrispondente credito - Autonomia rispetto alla prescrizione del credito per l'imposta - Conseguenze - Atti interruttivi della prescrizione del credito d'imposta - Influenza - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE
In materia di imposte indirette, l'obbligazione del Fisco per gli interessi scaturenti dal tardivo adempimento del credito da rimborso, vantato dal contribuente per il pagamento di somme non dovute o versate in eccesso, integra un'obbligazione autonoma rispetto a quella riguardante il capitale, onde le vicende dell'una sono autonome e distinte rispetto a quelle dell'altra. Ciò comporta che la prescrizione del credito per i detti interessi resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito dell'imposta, ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti (esclusivamente) quest'ultima. (Nella specie, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione degli interessi, tardivamente richiesti e pretesi dal contribuente, fosse stato interrotto dall'ordinativo di pagamento emesso dall'amministrazione finanziaria per il rimborso al contribuente medesimo dell'eccedenza dell'IVA, costituente il capitale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)