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Sez. L, Sentenza n. 2576 del 02/02/2009 (Rv. 606862 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Lavoro privato - Ricorso a collegio arbitrale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 - Natura irrituale dell'arbitrato - Sussistenza - Fondamento - Impugnabilità del lodo arbitrale ex art. 412 quater cod. proc. civ. - Ricorribilità per cassazione della decisione emessa dal tribunale in unico grado.
Stato
decisa il 2009-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606862-01

ARBITRATO - IN GENERE

Il procedimento arbitrale intentato da un lavoratore per l'impugnazione di una sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, per quanto sia espressamente previsto dalla legge, riveste comunque carattere irrituale, come tale eccezionalmente equiparabile a quello irrituale previsto dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l'art. 412-quater cod. proc. civ. va interpretato nel senso che disciplini un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege - per il quale sarebbe in ogni caso difficile identificare un autonomo regime di impugnativa - e che, pertanto, è ammissibile, per effetto del citato articolo, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l'impugnativa del lodo arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)