Sez. L, Sentenza n. 4109 del 28/04/1987 (Rv. 452885 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATARI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI E CONSEGUENTE INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE DELL'ENEL DI CATEGORIA B1 RIVENDICANTE LA CATEGORIA BS.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATARI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELLE MANSIONI E CONSEGUENTE INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE NELLA QUALIFICA SPETTANTEGLI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A DIPENDENTE DELL'ENEL DI CATEGORIA B1 RIVENDICANTE LA CATEGORIA BS.*
La valutazione delle mansioni svolte dal lavoratore, compiuta dal giudice del merito al fine di determinare, alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva, l'inquadramento spettante al lavoratore stesso, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi e non siano riscontrabili, quanto all'interpretazione della disciplina collettiva predetta, violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale stabilite dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva in sostanza escluso che le mansioni inerenti alla compilazione dei fogli di presenza, alla cosiddetta codificazione della fatturazione ed alla stipula dei contratti di forza motrice rivestissero quel carattere di maggiore importanza atto a comportare l'inquadramento del lavoratore nella cat. Bs, dallo stesso rivendicata, invece che in cat. B1., prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'e.N.E.L.). (V 6394/85, mass n 443474; (V 2615/84, mass n 434629; (V 1127/83, mass n 429907; (V 803/82, mass n 418621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)