Sez. L, Sentenza n. 8282 del 10/11/1987 (Rv. 455881 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - RATEI DI PENSIONE PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - MISURE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - RATEI DI PENSIONE PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - PRESCRIZIONE ORDINARIA - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - MANCANZA DI UN PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.*
Il diritto all'integrazione al minimo della pensione erogata dall'INPS diventa liquido ed esigibile soltanto al momento del perfezionamento del procedimento di liquidazione da parte dell'istituto, atteso che in generale le prestazioni degli enti pubblici sono predeterminate dalla legge e la loro quantificazione non può avvenire che nell'ambito della previsione normativa. Pertanto, i ratei di pensione per integrazione al trattamento minimo, ove manchi ancora un provvedimento di liquidazione, sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale, e non già a quella quinquennale di cui all'art. 129 R.d. 4 ottobre 1935 n. 1827 e all'art. 2948 cod. civ.. (Conf 5526/86, mass n 448042; (Conf 3439/86, mass n 446398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)