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Sez. L, Sentenza n. 3439 del 22/05/1986 (Rv. 446398 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - DIRITTO ALLE DIFFERENZE DEI RATEI DI PENSIONE - DIFETTO DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446398-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO - DIRITTO ALLE DIFFERENZE DEI RATEI DI PENSIONE - DIFETTO DI PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*

È soggetto all'ordinaria prescrizione decennale il diritto del pensionato alle differenze dei ratei di pensione, derivante dall'Assicurazione obbligatoria, in ragione dell'integrazione al trattamento minimo ove manchi un provvedimento di liquidazione da parte dell'INPS, che invece rende applicabile il più breve termine quinquennale di prescrizione, quale previsto dall'art. 129 R.d.l. n. 1827 del 1935; né è possibile attribuire gli stessi effetti del provvedimento alla mera circostanza che il credito sarebbe di pronta liquidazione atteso che le prestazioni degli enti previdenziali sono determinate dalla legge e la loro quantificazione non può avvenire se non nell'ambito della previsione normativa. (V 3216/84, mass n 435257; (V 3516/83, mass n 428408).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)