Sez. 5, Sentenza n. 16866 del 15/03/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 219034 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Termini per le indagini preliminari - Inoperatività della sospensione per reati di criminalità organizzata - Limitazione alla sola criminalità di tipo mafioso - Esclusione - Estensione anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura ed a quelli connessi - Necessità.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
Il disposto del comma secondo dell'articolo 2 della legge 7.10.1969 n.742 e succ. mod., secondo cui la sospensione feriale dei termini per le indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è da intendersi con riferimento, non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura, come pure a quelli che ad essi risultano connessi. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)