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Sez. 4, Sentenza n. 11468 del 25/09/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 227784 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Appello del solo P.M. - Esclusione della parte civile non impugnante - Illegittimità - Fondamento - Conseguenza.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227784-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)