Sez. 3, Sentenza n. 23482 del 30/04/2009 Ud. (dep. 05/06/2009) Rv. 243909 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | parte civile costituita in primo grado - Impugnazione del solo P. M. - Partecipazione della parte civile al grado successivo - Diritto - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La parte civile ha diritto, ove la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata impugnata dal solo Pubblico Ministero, non solo di partecipare alla fase successiva, ma anche di vedersi riconosciuto, senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in peius", il diritto al risarcimento del danno. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato, limitatamente agli effetti civili e con rinvio al giudice civile competente per il grado d'appello, la sentenza di appello che, condannando l'imputato, non aveva provveduto sulla domanda della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)